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Accessibilità WEB PDF Stampa E-mail

Permettere la massima accessibilità alle informazioni ed ai servizi offerti è uno dei requisiti fondamentali delle strutture pubbliche.

Cos'è l'accessibiltà? [Da wikipedia ]:

L'accessibilità, in informatica, è la capacità di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d'utente.

Il termine è comunemente associato alla possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica (ovvero affette da disabilità sia temporanea, sia stabile), di fruire dei sistemi informatici e delle risorse software a disposizione. Il termine ha trovato largo uso anche nel settore di Internet col medesimo significato.

Requisiti fondamentali

Nel web, un sito web accessibile facilita l'accesso ad individui con ogni tipo di disabilità, ma anche ad individui non affetti da patologie. Più nello specifico:

  • Utilizza un codice semanticamente corretto, logico e validato secondo i parametri del W3C
  • Utilizza testi chiari, fluenti e facilmente comprensibili
  • Utilizza testo alternativo per ogni tipo di contenuto multimediale
  • Sfrutta titoli e link che siano sensati anche al di fuori del loro contesto (evitando, ad esempio, link su locuzioni come "clicca qui")
  • Ha una disposizione coerente e lineare dei contenuti e dell'interfaccia grafica

Inoltre dovrebbe essere compatibile col maggior numero di browser e configurazioni software e utilizzare colori standard e ad alto contrasto fra di loro.

L'applicazione corretta dei criteri di accessibilità deve permettere la lettura delle pagine web da parte di software detti screenreader, specifici per ipovedenti o non vedenti.  [Da wikipedia ]

Esistono alcuni standard ed alcune ed alcune linee guida per definire l'accessibilità. Le linee guida internazionalmente più diffuse per quanto concerne il web sono le WCAG, Web Content Accessibility Guidelines della WAI, Web Accessibility Initiative (sezione del World Wide Web Consortium).

In Italia

In Italia per le nuove realizzazioni e le modifiche apportate dalla Pubblica amministrazione al proprio o ai propri siti web si deve tenere conto (pena nullità dei contratti stipulati) della "Legge Stanca" (Legge 4 del 9 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2004), resa operativa col decreto attuativo di fine 2005. Il medesimo obbligo è in carico, come specificato nell'art. 2 della legge, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. L'obbligo della applicazione della legge sussiste esclusivamente per i siti pubblici (o di interesse pubblico) mentre, sempre nell'ambito pubblico, le disposizioni di legge non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

La legge contiene altresì alcune definizioni:

  • a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
  • b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

La legge italiana - oggetto di accesi dibattiti sul suo reale peso nel favorire l'accessibilità del web (per l'assenza sostanziale di coercizione, e per talune formule utilizzate), si pone come obiettivo quello di dare attuazione al principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione Italiana e quindi garantire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili. Le disposizioni della legge si applicano oltre che ai siti web, anche, secondo quanto sancito dall'art.5, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

La stesura finale della legge nasce dalla fusione di numerose proposte e vari dibattiti che hanno portato alla nascita di un gruppo di lavoro della Segreteria Tecnico-Scientifica della Commissione Interministeriale per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli e svantaggiate a cui ha partecipato anche il CNR ed IWA, quest'ultima come unica associazione di sviluppatori esperti di accessibilità presenti in Italia ai sensi della legge 4/2004. [Da wikipedia ]

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